Nel caso in cui una persona sia scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne abbiano più notizie, la legge disciplina tre situazioni:
- la scomparsa
- l’assenza
- la morte presunta
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall’ultima notizia, il tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore.
Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Il tribunale può anche adottare i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui.
La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordinerà l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente.
Normativa di riferimento: art. 49 e seguenti cod. civ. e 721 - 722 cpc e 190 disp. att. cpc
Dove:
I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso, possono presentare domanda per la dichiarazione di assenza della persona presso il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
Fonte: Ministero della Giustizia