Sono di competenza esclusiva del giudice di pace:
Sono di competenza del giudice di pace:
• le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
• le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000,00 euro
Per cause civili di valore fino 1.100,00 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il giudice di pace decide secondo equità.
Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al giudice di pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
– se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di competenza
– se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere
– se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma
– se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.
Il processo davanti al giudice di pace in materia civile è regolato dal codice di procedura civile.
Per iniziare una causa civile davanti al giudice di pace bisogna notificare a mezzo di ufficiale giudiziario alla parte contro la quale si agisce (convenuto), l'atto di citazione che descrive i fatti e indica le richieste.
La citazione è scritta da un avvocato.
Se la parte (attore) sceglie di rivolgersi al giudice di pace senza l'assistenza di un avvocato, i fatti e le richieste sono raccolti in un verbale che svolge la stessa funzione della citazione.
Sia l'attore che il convenuto possono stare davanti al giudice di pace senza assistenza legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a 516,46 euro o quando il giudice, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.
Il processo si conclude con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa sia decisa secondo equità.
Contro la sentenza pronunciata secondo equità così come contro la sentenza del tribunale è sempre possibile proporre il ricorso per cassazione.
Il giudice di pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta o il luogo di residenza dell'attore nel caso in cui il convenuto non ha in Italia nessun recapito: residenza, domicilio, dimora.
In via facoltativa - che vale solo se il convenuto non la contesta - ci si può rivolgere al giudice di pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta un'obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.
Nel caso di ricorso avverso multa per infrazione al codice della strada, il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia